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PES PAV Norma CEI 11-27 per interventi sui veicoli elettrici e ibridi

lunedì 17 marzo 2014, 2:22

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Ci siamo occupati nell'Aprile del 2013 sulle Norme che disciplinano gli interventi degli Autoriparatori sulle auto ad alimentazione ibrida o elettrica. In questo Articolo (pubblicato -puntualmente- anche da Notiziario Motoristico e nel nostro Blog a questo link) abbiamo esaminato la "questione" Sicurezza e la "questione" Normative Autoriparatore Veicolo Elettrico-Ibrido a 360°.

In questa discussione invece vogliamo solo richiamare quanto viene espresso dall'attuale Legislazione sul punto.

La Norma CEI 11-27 non è stata specificamente elaborata per l’applicazione agli impianti dei veicoli elettrici e ibridi ma, come citato nel campo di applicazione della norma stessa, “si raccomanda, tuttavia, alle persone responsabili di tali installazioni di utilizzare la presente Norma come guida per gli obiettivi da raggiungere nello stabilire le loro regole e procedure”.

I veicoli cosidetti "ibridi" e/o le auto elettriche sono considerati dalla Normativa italiana come vere e proprie "sistemi / impianti elettrici ad alta tensione"; infatti, nei veicoli elettrici e ibridi la tensione di alimentazione del motore (o di altri componenti) assume valori di parecchie centinaia di volt, esponendo gli addetti alla manutenzione e alla riparazione di questi veicoli a rischi professionali significativamente più elevati rispetto a quello dei veicoli tradizionali (e ciò ha un impatto diretto -dal punto di vista Normativo- con tutto ciò che concerne la Prevenzione degli Incidenti sul luogo di lavoro). Ciò comporta implicitamente che per intervenire (per effettuare una riparazione ma non solo) su questo genere di autovetture è necessario, per i soggetti che intervengono, che questi ultimi siano in possesso di una specifica qualifica che attesti l'idoneità a intervenire su impianti elettrici.

Come abbiamo cià accennato ("La Norma CEI 11-27 non è stata specificamente elaborata per l’applicazione agli impianti dei veicoli elettrici e ibridi") in Italia non esistono Normative di sicurezza specifiche per gli Autoriparatori che lavorano su veicoli elettrici e ibridi ma occorre fare riferimento a quelle già in essere per chi (in generale) deve operare su impianti in bassa tensione, ossia quelli che per legge vanno dai 50 ai 1000 Volt in corrente alternata e dai 75 ai 1500 in corrente continua.

Può operare in un ambiente con presenza di rischio elettrico - per le attuali Norme in vigore- solo personale qualificato e riconosciuto dal datore di lavoro.

Il Legislatore con l'entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche) ha -di fatto- reso obbligatorio (Artt. 73 e 82) che l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della normativa tecnica di riferimento, ovvero -attualmente- la Norma CEI 11-27 3.a Edizione.

In base alla Norma CEI 50110-1 il "lavoro elettrico" viene definito come "lavoro su, con o in prossimità di un impianto elettrico quali prove e misure, riparazioni, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi ed ispezioni" mentre la Norma CEI 11-27 lo qualifica come "lavoro su impianti elettrici con accesso alle parti attive e conseguente rischio di folgorazione o arco elettrico", il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico (in base al Testo Unico sulla Sicurezza) a istruire e formare il proprio Personale che effettua lavori elettrici e/o non elettrici in prossimità di linee di tensione. Inoltre il datore di lavoro deve procedere anche alla valutazione dei rischi, all'informazione del personale, all'organizzazione del lavoro, alla comunicazione, all'adeguata predisposizone dei luoghi di lavoro nonché all'utilizzo di apposita attrezzatura e segnaletica.

Quindi il datore di lavoro è tenuto ad attribuire per iscritto il livello di qualifica alle persone che operano alle sue dipendenze sugli impianti elettrici che comportano i rischi enunciati nelle sopra citate Normative.

La specifica qualifica è ottenibile a seguito di apposito percorso di formazione al termine del quale i partecipanti potranno essere qualificati dal proprio datore di lavoro come:
PES è la Persona con conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e a svolgere i lavori elettrici in piena sicu-rezza. Una PES può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITA';
PAV è la Persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza;
PEC persona comune la quale può operare autonomamente solo in assenza completa di rischio elettrico, oppure sotto la sorveglianza di PES o PAV quando vi sia presenza di rischi elettrici residui.

Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche. Non sono regole particolarmente restrittive (altro discorso sarebbe per chi deve lavorare su impianti in media e alta tensione, dai 1000 Volt in su), ad esempio per un lavoratore autonomo è sufficiente un'autocertificazione, ma sono state scritte essenzialmente per persone che operano abitualmente su impianti elettrici ed hanno quindi una conoscenza e una pratica consolidata che si sviluppa nel tempo fin dal primo giorno di lavoro.

Le prescrizioni e le linee guida che fornisce la Norma CEI 11-27 offrono i necessari riferimenti per poter individuare i requisiti minimi di formazione (sia in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e di esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità di persona esperta (PES) oppure persona avvertita (PAV) ed idonee ad effettuare in sicurezza i lavori sugli impianti elettrici.

L'applicazione pratica della Normativa comporta i seguenti obblighi per il datore di lavoro:
- attribuire ai propri dipendenti -per iscritto- il livello di qualifica (PES - PAV - PEC).
Per i lavoratori autonomi l'attribuzione del livello di qualifica deve essere autocertificata sulla base di idonea documentazione comprovante quanto -appunto- ci si è attribuito per autocertificazione.
- la valutazione dell'idoneità dei propri lavoratori - ovvero la valutazione della condizione per cui una persona può eseguire i lavori specifici sotto tensione- attestata e rilasciata a fronte di percorsi formativi e prove pratiche.


SANZIONI previste per il datore di lavoro o per il lavoratore autonomo che non si è autocertificato.
In caso di accertata violazione degli obblighi di Legge è previsto l'arresto da tre a sei mesi nonché l'ammenda da euro 2.500,00 ad euro 6.400,00 da commisurarsi in proporzione della gravità del fatto commesso.
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