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I Regolamenti e le Normative che bisogna conoscere
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ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE: la normativa di riferimento

domenica 29 marzo 2009, 5:25

Normativa di riferimento:

Legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive modifiche o integrazioni D.P.R. 18 aprile 1994 n. 387

Le attività di autoriparazione si distinguono in:

• meccanica e motoristica

• carrozzeria

• gommista

• elettrauto



Le imprese che intendono svolgere l’attività di autoriparazione, ovvero:

• eseguire interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, di veicoli e/o di complessi a motore compresi i ciclomotori, le macchine agricole, i rimorchi adibiti al trasporto su strada

• installare impianti e componenti fissi sugli stessi veicoli e complessi di veicoli, devono denunciare l’inizio dell’attività di autoriparazione a decorrere dalla data di presentazione della denuncia, specificando, in dettaglio, le tipologie di attività di autoriparazione corrispondenti effettivamente all’attività esercitata, alla Commissione Provinciale per l’Artigianato (qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge n.443/1985, legge quadro per l’Artigianato)


La denuncia deve contenere anche l’indicazione delle persona che svolgerà le funzioni di “Responsabile Tecnico”, immedesimato con l’impresa assumendo con la stessa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi offerti dalla stessa), ed essere accompagnata dalla dichiarazione che lo stesso è in possesso dei requisiti professionali indicati nella citata Legge n. 122/1992. L’impresa che intenda svolgere un’attività di autoriparazione, inoltre, deve essere in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione come previsto dalle apposite tabelle approvate con Decreto del Ministero dei Trasporti con Decreto Ministeriale n. 406 del 30 luglio 1997.

Ogni Responsabile Tecnico può svolgere la propria attività in un’unica sede o unità locale dell’impresa.

Il Responsabile Tecnico deve possedere uno dei seguenti:

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Titolo di studio:

Laurea in materia tecnica o Diploma universitario in materia tecnica (laurea breve) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l’attività denunciata

Requisito di idoneità fisica:

Il Responsabile Tecnico deve possedere l’idoneità fisica all’esercizio dell’attività di autoriparazione attestata da un certificato medico rilasciato, nei sei mesi antecedenti la domanda, dalla Azienda per i Servizi Sanitari, competente per territorio in rapporto alla sede dell’attività.

Documentazione da presentare:

Unitamente alla relativa modulistica artigiana (ART-1 o ART-2) deve essere presentato il modello ARTDIA-02 (denuncia di inizio attività) con allegato certificato o copia autenticata nei modi di legge o originale in visione della laurea, del diploma universitario (laurea breve) o del diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l’attività denunciata, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’ottenimento della laurea, del diploma universitario (laurea breve) o del diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l’attività denunciata. Originale del certificato di idoneità fisica, alla specifica attività di autoriparazione, del Responsabile Tecnico.

oppure

Titolo di studio:

Titolo di studio a carattere tecnico professionale (istituto professionale) in materia tecnica attinente l’attività denunciata, seguito dall’esercizio di attività lavorativa, per almeno un anno nei cinque precedenti la presentazione della denuncia, in qualità di titolare/socio/amministratore /dipendente qualificato/associato in partecipazione, avendo svolto mansioni di autoriparazione attinente l’attività denunciata.

Requisito di idoneità fisica:

Il Responsabile Tecnico deve possedere l’idoneità fisica all’esercizio dell’attività di autoriparazione attestata da un certificato medico rilasciato, nei sei mesi antecedenti la domanda, dalla Azienda per i Servizi Sanitari, competente per territorio in rapporto alla sede dell’attività.

Documentazione da presentare:

Unitamente alla relativa modulistica artigiana (ART-1 o ART-2) deve essere presentato il modello ARTDIA- 02 (denuncia di inizio attività) con allegato:

Per il diploma: certificato o copia autenticata nei modi di legge o originale in visione del titolo di studio ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’ottenimento del titolo di studio a carattere tecnico professionale in materia tecnica attinente l’attività di autoriparazione richiesta.

Per l’esperienza lavorativa:

- visura rilasciata dal Centro per l’Impiego competente, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il periodo di dipendenza quale operaio qualificato, seguita da dichiarazione del datore di lavoro, comprovante l’esercizio dell’attività di autoriparazione, dalla quale risultino i periodi di lavoro, la qualifica e le mansioni alle quali era addetto in caso di lavoratore dipendente.

- dichiarazione, esibendo l’originale in visione, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione all’I.N.A.I.L. competente in caso di titolare, socio amministratore di società o associato in partecipazione.

- dichiarazione, esibendo l’originale in visione, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione all’I.N.P.S. competente in caso di collaboratore familiare (non artigiano).

Originale del certificato di idoneità fisica, alla specifica attività di autoriparazione, del Responsabile Tecnico.

oppure

Titolo di studio:

Attestato di frequenza, con esito positivo, di apposito corso regionale di qualificazione a carattere tecnico attinente l’attività denunciata, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale seguito dall’esercizio di attività lavorativa, per almeno un anno nei cinque precedenti la presentazione della denuncia, in qualità di titolare/socio/amministratore /dipendente qualificato/associato in partecipazione, avendo svolto mansioni di autoriparazione attinente l’attività denunciata.

Requisito di idoneità fisica:

Il Responsabile Tecnico deve possedere l’idoneità fisica all’esercizio dell’attività di autoriparazione attestata da un certificato medico rilasciato, nei sei mesi antecedenti la domanda, dalla Azienda per i Servizi Sanitari, competente per territorio in rapporto alla sede dell’attività.

Documentazione da presentare:

Unitamente alla relativa modulistica artigiana (ART-1 o ART-2) deve essere presentato il modello ARTDIA- 02 (denuncia di inizio attività) con allegato:

Per l’attestato di frequenza del corso regionale di qualificazione: certificato o copia autenticata nei modi di legge o originale in visione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’ottenimento dell’attestato di frequenza del corso teorico pratico di qualificazione.

Per l’esperienza lavorativa:

- visura rilasciata dal Centro per l’Impiego competente, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il periodo di dipendenza come operaio qualificato, seguita da dichiarazione del datore di lavoro, comprovante l’esercizio dell’attività di autoriparazione, dalla quale risultino i periodi di lavoro, la qualifica e le mansioni alle quali era addetto in caso di lavoratore dipendente.

- dichiarazione, esibendo l’originale in visione, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione all’I.N.A.I.L. competente in caso di titolare, socio amministratore di società o associato in partecipazione.

- dichiarazione, esibendo l’originale in visione, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione all’I.N.P.S. competente in caso di collaboratore familiare (non artigiano). Originale del certificato di idoneità fisica, alla specifica attività di autoriparazione, del Responsabile Tecnico.

oppure

Esperienza lavorativa:

Prestazione di attività lavorativa svolta, per almeno tre anni nei cinque precedenti la presentazione della denuncia, escluso l’apprendistato, in qualità di titolare/socio/amministratore /dipendente qualificato/associato in partecipazione, avendo svolto mansioni di autoriparazione attinente l’attività denunciata.

Requisito di idoneità fisica:

Il Responsabile Tecnico deve possedere l’idoneità fisica all’esercizio dell’attività di autoriparazione attestata da un certificato medico rilasciato, nei sei mesi antecedenti la domanda, dalla Azienda per i Servizi Sanitari,

competente per territorio in rapporto alla sede dell’attività.

Documentazione da presentare:

Unitamente alla relativa modulistica artigiana (ART-1 o ART-2) deve essere presentato il modello ARTDIA- 02 (denuncia di inizio attività) con allegato:

- visura rilasciata dal Centro per l’Impiego competente, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il periodo di dipendenza quale operaio qualificato, seguita da dichiarazione del datore di lavoro, comprovante l’esercizio dell’attività di autoriparazione, dalla quale risultino i periodi di lavoro, la qualifica e le mansioni alle quali era addetto in caso di lavoratore dipendente.

- dichiarazione, esibendo l’originale in visione, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione all’I.N.A.I.L. competente in caso di titolare, socio amministratore di società o associato in partecipazione.

- dichiarazione, esibendo l’originale in visione, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’iscrizione all’I.N.P.S. competente in caso di collaboratore familiare (non artigiano). Originale del certificato di idoneità fisica, alla specifica attività di autoriparazione, del Responsabile Tecnico.

IMMEDESIMAZIONE CON L’IMPRESA DEL RESPONSABILE TECNICO

Il Responsabile Tecnico deve, in ogni caso, assumere con l’impresa un vincolo stabile e continuativo che comporti un costante controllo ed un rapporto diretto con la struttura operativa impegnando l’impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni relativamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa. Ogni officina meccanica deve avere il proprio Responsabile Tecnico.

Il Responsabile Tecnico non può ricoprire l’incarico per più di una officina a meno che le stesse non siano adiacenti o limitrofe a tal punto da poter consentire il controllo diretto sull’operato delle entrambe.

Ciascuna impresa può richiedere i requisiti per una o più attività (meccanica e motoristica, carrozziere, elettrauto, gommista)

Le imprese che svolgono attività di autoriparazione a carattere strumentale o accessorio, rispetto all’attività principale, sono anch’esse soggette alla verifica dei requisiti previsti dalla Legge n. 122/1992, come sopra descritto.

Il Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 “Regolarizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15/3/1997 n. 59”, ha stabilito che “nell’area dell’impianto (distributore di carburante) gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione di veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della Legge 5 febbraio 1992 n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli impianti”.

RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ SVOLTE E TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO

I Cittadini stranieri, Comunitari ed Extracomunitari, ed anche i Cittadini Italiani che volessero far valere, ai fini dei requisiti professionali o parte di essi, attività svolta e titoli conseguiti all’estero, devono richiedere

il riconoscimento al Ministero delle Attività Produttive.

Solo a riconoscimento ottenuto e fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti necessari, può essere iniziata l’attività provvedendo contestualmente ad inoltrare l’idonea denuncia alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, qualora ne ricorra il caso.
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