venerdì 7 ottobre 2011, 11:40
OBBLIGO DI SOSTANZE ASSORBENTI PER ACCUMULATORI E BATTERIE
Visto l'importanza dell'argomento siamo a riproporre sul sito (vedi articolo del 18 aprile 2011) comunicazione relativa all'obbligo di sostanze assorbenti per accumulatori e batterie.
Il 14 marzo 2011 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 60 il decreto ministeriale 20/2011 applicativo dell'art. 195 del D.lgs. 152/06 che così titola : "Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori".
La norma prevede che le aziende che utilizzano, producono, possiedono e gestiscono batterie al piombo, con all'interno sostanze acide, si dotino di idonee sostanze assorbenti per limitare i danni che la fuori uscita di tali liquidi potrebbe provocare sia all'ambiente che alla salute umana.
Si sottolinea che tali prodotti devono essere preventivamente testati dalle Università e dagli Istituti specializzati per cui, prima dell’acquisto, è importante verificare tale requisito. I prodotti testati devono essere utilizzati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e sostituiti al termine della loro validità che deve essere indicata in modo evidente su ciascun contenitore
I principali soggetti coinvolti sono:
impianti destinati allo stoccaggio di batterie
concessionari di auto, ricambisti ed elettrauto
manutentori ed installatori
automezzi che trasportano accumulatori sia nuovi che obsoleti e trattati come rifiuti
attività per il recupero degli accumulatori esausti
mezzi elettrici per il trasporto pubblico
stazioni ed officina ferroviarie
automezzi per il servizio di emergenza come vigili del fuoco, polizia municipale, ecc.
Tra le aziende artigiane sono interessate in particolare le attività del settore autoriparazioni-elettrauto che devono quindi provvedere alla detenzione del prodotto assorbente-neutralizzante per estinguere completamente i seguenti quantitativi di soluzione acida:
Depositi per vendita al dettaglio (ricambisti-concessionarie): 100 litri
Esercizi per la ricarica e la sostituzione: 25 litri.
Sono inoltre interessate le aziende che utilizzano muletti–elevatori: in questo caso l’acquisto della sostanza varia in percentuale rispetto al numero delle batterie ed al quantitativo di elettrolito presente nella batteria:
PICCOLI IMPIANTI (fino a 5 batterie ) 50% dell’elettrolito presente nella batteria di maggior contenuto acido
IMPIANTI MEDI ( fino a 20 batterie ) 100% dell’elettrolito presente nella batteria di maggior contenuto acido.
Il materiale utilizzato per l'assorbimento, se intriso di acido, deve essere trattato come rifiuto speciale ai sensi di legge.
Le disposizioni contenute nel decreto rivestono carattere di rilevante importanza anche per gli aspetti connessi alla salute e sicurezza del personale addetto alla manipolazione degli accumulatori.
Gli interventi da adottare in caso di fuoriuscita di soluzione acida dagli accumulatori devono pertanto essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi (Art. 28 del D. Lgs. 81/2008), contemplate nel piano di emergenza ed essere oggetto di informazione, formazione e addestramento per il personale preposto.
entro il 31 ottobre anche questa